MAAVI: SODDISFAZIONE PER L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

In merito all’ordinanza del Ministero della Salute con data 22 febbraio 2022, che finalmente dichiara la fine delle restrizioni ai viaggi da e per il nostro paese, Maavi è assolutamente soddisfatta del grandissimo lavoro portato avanti con le altre Associazioni fin da luglio 2021.
Ricordiamo che l’apertura dei tavoli fatta da Maavi ed Astoi ha poi generato una serie di incontri con il Ministero che hanno prima portato ai corridoi e poi alle aperture annunciate ieri dall’Ordinanza. Va sottolineato il grandissimo lavoro fatto insieme alla Dottoressa Milena Piasente del Ministero del Turismo, essenziale in questa lunghissima trattativa, e un grande grazie anche alle continue pressioni del Ministro Massimo Garavaglia.
Riteniamo che l’ordinanza avrebbe potuto essere meno criptica rispetto alle aperture, che sono sicuramente certe, e ne abbiamo un enorme piacere, ma che avrebbero secondo noi meritato maggior trasparenza nella loro comunicazione. Visto che siamo stati chiusi per decreto inespresso 23 mesi, sarebbe stato bello avere estrema chiarezza nel riaprire.
Ma in ogni caso la data del 22 febbraio 2022, 2 anni ed un giorno dopo la conferma del primo paziente Covid italiano, per noi sarà finalmente una data da ricordare con gioia.
Riportiamo a seguire il testo dell’ordinanza
Art. 1
(Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale)
- A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l’ingresso sul territorio nazionale è consentito
alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del
digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in
copia cartacea;
b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2,
riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini
di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia. - Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si
applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per
un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. - Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
- Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono
soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Art. 2
(Deroghe) - A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione
del digital Passenger Locator Form, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2, e 3, non si
applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a
trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital
Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a
un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a
quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza,
domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale
situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché
lo spostamento avvenga con mezzo privato. - Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), non si applica l’obbligo di presentazione del digital
Passenger Locator Form.
Art. 3
(Obblighi dei vettori) - I vettori sono tenuti a:
a) verificare prima dell’imbarco il digital Passenger Locator Form e il possesso di una delle
certificazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
b) vietare l’imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l’infezione da Sars-cov-2;
c) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e
indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi;
d) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.
Art. 4
(Ulteriori disposizioni per i minori) - I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Art. 5
(Disposizioni finali) - La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022.
- A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro
della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, citate in
premessa. - Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2022